Art. 1.
(Solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di pneumatici).

      1. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici (v.d. 4011.10.000; v.d. 4011.20.100; v.d. 4011.20.900) opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare alle disposizioni del comma 1 del presente articolo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005.